(massima n. 1)
In tema di reati edilizi, il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, č quello di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. (In motivazione, la Corte ha specificato che la condizione apposta al beneficio mira alla rapida eliminazione della situazione antigiuridica, di modo che non č accettabile che possa essere adempiuta fino alla scadenza del diverso termine normativo stabilito ai fini dell'estinzione del reato).