(massima n. 1)
Integra il reato di lottizzazione abusiva l'illegittima trasformazione edilizia o urbanistica mediante la realizzazione su diversi lotti, in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, di strutture alberghiere che incidono sull'assetto territoriale e tali da richiedere nuove opere di urbanizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame confermativa del sequestro preventivo di due alberghi e di strutture accessorie su diversi lotti tra loro comunicanti, opere costruite in luogo di un fabbricato rurale, per la cui edificazione, mai posta in essere, erano state rilasciate concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Cagliari, 2 novembre 2017).