(massima n. 2)
La pubblica amministrazione, nel corso del rapporto concessorio, può rideterminare, sia positivamente che negativamente nei confronti del privato, l'importo del contributo di costruzione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di prescrizione decennale, anche con un'azione di mero accertamento.