(massima n. 1)
In tema di concessione edilizia, il fatto che l'obbligazione avente per oggetto i contributi di urbanizzazione sia assistita da garanzia fideiussoria, anche quando questa contempli il pagamento a semplice richiesta e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, non comporta un dovere del Comune di chiedere prima l'adempimento anche al fideiussore per poter poi applicare le relative sanzioni pecuniarie, atteso che un tale dovere non può in particolare farsi discendere dal richiamo agli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1227 Cod. Civ., norma che risulta del tutto inconferente alla fattispecie, essendo riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria.