(massima n. 1)
A decorrere dall'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), č previsto, nell'ambito del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, contenuto nell'art. 159 del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004, che l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione stessa dia immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, con contestuale invio di tale comunicazione agli interessati, quale avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della l. 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue che in caso di emanazione di atto di annullamento dell'autorizzazione, il privato richiedente deve ricevere comunicazione dell'avvio del subprocedimento di riesame, attivato con l'invio dell'autorizzazione paesaggistica comunale alla Soprintendenza e incombe in capo all'Amministrazione l'onere di comprovare, ove sussistente, l'avvenuta comunicazione di avvio del procedimento di cui trattasi.