(massima n. 5)
È illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., in riferimento all'art. 10, comma 1, lettera c), del T.U. edilizia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della Legge Reg. Liguria n. 12 del 2015, con il quale è stata sostituita la lettera e) del comma 1, dell'art. 21-bis della legge Reg. n. 16 del 2008. In virtù di tale modifica la ristrutturazione edilizia comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio "con contestuali modifiche all'esterno" è stata assoggettata a SCIA. Tale norma regionale, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia con "contestuali modifiche all'esterno", si pone in evidente contrasto con l'art. 10, comma 1, lettera c), del T.U. edilizia, costituente principio fondamentale della materia "governo del territorio", il quale prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche "dei prospetti" sono assoggettati a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lettera a, del T.U.E.). La modifica dei prospetti (ovvero, del fronte o della facciata) comporta infatti inevitabilmente una modifica "all'esterno" dell'edificio.