(massima n. 1)
La sostituzione del tetto può rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma primo, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto tali non soggetti a permesso di costruire, purché non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti. (Nella specie la Corte ha escluso che l'intervento potesse rientrarvi, essendo stato accertato l'aumento dell'altezza del fabbricato e la modifica della sagoma).