(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d), T.U. dell'edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'elemento che, in materia edilizia, contraddistingue in linea generale la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella gią avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica, sia pure con la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma in quest'ultimo caso con ricostruzione, se non fedele (per effetto della modifica apportata al cit. t.u. dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente.