(massima n. 1)
La notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l'ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l'irreperibilità.