(massima n. 1)
Sono altresì costituzionalmente illegittimi i c. 2 e 3 dell'art. 3 della L.R. n. 28 del 2012, Abruzzo, in quanto il legislatore regionale nega l'intesa in modo automatico, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, e impone il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, prevista dal comma 6 dell'art. 52-quinquies, D.P.R. n. 327 del 2001 soltanto in caso di mancato conseguimento dell'intesa. Così disponendo, le norme regionali impugnate determinano una procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volontà di una parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, c. 3, Cost., nonché il principio di leale collaborazione. Al riguardo, anche in specifico riferimento alla materia di potestà concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", è stato costantemente affermato che "la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una "drastica previsione" della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso", ma che siano invece necessarie "idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze", come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione. Le norme impugnate, inoltre, determinando un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa, producono, tra l'altro, l'effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque costretto a negare a priori l'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.