Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2489 del 15 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 il quale attribuisce una indennitā aggiuntiva di espropriazione ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipi che siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell'espropriazione, č applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati, ma a tutti coloro che, essendo coltivatori diretti del fondo espropriato, sono privati per effetto dell'espropriazione dell'oggetto della loro attivitā lavorativa e, quindi, pure all'usufruttuario del fondo che ne sia coltivatore diretto.

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