(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso di decreto di asservimento impositivo di una servitù permanente di galleria (nella specie finalizzata alla realizzazione di un tratto di metropolitana), cui consegua per il suolo ed il sottosuolo, anche al di fuori della parte fisicamente asservita, la perdita integrale del valore venale collegato alla possibilità di costruzione di un parcheggio interrato, l'indennità deve essere determinata: a) applicando i parametri normativi per la stima dell'indennità di espropriazione; b) applicando, nel concorso dei relativi presupposti (costituiti da un effettivo degrado della parte residua del fondo, dall'esistenza di un preesistente rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, tra la porzione dell'immobile asservita e quella non interessata dalla vicenda ablatoria e dalla prova che il degrado di quest'ultima sia imputabile obiettivamente all'asservimento della prima), il criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nell'art. 40 L. n. 2359 del 1865; c) applicando, infine, la riduzione percentuale, ex art. 46 L. n. 2359 del 1865, per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell'asservimento, rispetto all'espropriazione.