(massima n. 1)
In tema di indennità di asservimento, prevista dall'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, va fornita la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all'immobile rispetto a quella di approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica a partire dalla quale l'interessato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l'inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento determinante anche ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'asservimento, in forza del principio generale che nessuno può trarre vantaggio dall'attività illecita posta in essere.