(massima n. 1)
Il diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865 - che opera anche in relazione ai danni derivanti da opera pubblica non collegata ad espropriazione per pubblica utilità - postula, per il suo sorgere, le seguenti condizioni: a) un'attività lecita della p.a., consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità; b) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno che si concreti nella diminuzione delle facoltà di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell'opera pubblica) o del valore di scambio della proprietà privata danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica e il danno (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha riconosciuto il predetto indennizzo a favore dei proprietari di immobili che, a seguito della realizzazione di un viadotto, avevano visto limitata l'accessibilità ai fabbricati e ridotta la commerciabilità degli appartamenti).