(massima n. 1)
In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865 per la riduzione di valore dell'immobile, spetta se l'opera pubblica abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso. Ciò non si verifica ove siano interessate quelle utilità marginali che non trovano tutela nell'ordinamento come diritti soggettivi autonomi o come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà quali l'insolazione, l'areazione, l'ampiezza della veduta panoramica. La sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione del fabbricato può invece verificarsi (ed è quindi dovuto l'indennizzo) nel caso di riduzione della capacità abitativa, o nel pregiudizio subito dall'immobile per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, quando (e solo se) le stesse per la loro continuità ed intensità superino i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi con i criteri posti dall'art. 844 c.c. (Fattispecie in cui la S.C., affermato che la legittima costruzione di un asse viario a scorrimento veloce realizzato su piloni alti 15 metri in prossimità di un fabbricato non comporta automaticamente l'obbligo per l’espropriante di corrispondere al proprietario il predetto indennizzo, ha cassato la sentenza di merito per non aver accertato la sussistenza delle indicate condizioni)