(massima n. 1)
In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 e 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico.