(massima n. 1)
L'indennità di cui all'art. 44, D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazioni) compete ai soggetti rimasti completamente estranei all'espropriazione, che siano rimasti gravati da una servitù, o abbiano subito un danno in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa. L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa.