(massima n. 1)
In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, non può riconoscersi efficacia di atto pubblico all'attestazione della data di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, rilasciata dal capo dell'ufficio tecnico provinciale, non essendo individuabile alcuna disposizione che attribuisca a quest'organo, al riguardo, un potere certificativo con effetti "erga omnes", tale da consentire di ricollegare a quanto da lui dichiarato la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.