(massima n. 1)
In materia di impianti di produzione di energia elettrica è consentita all'autorità amministrativa la costituzione di una servitù di contenuto non previsto specificamente nell'ordinamento, ma indicato nel provvedimento amministrativo, al di fuori delle fattispecie tipiche previste dal codice civile o da leggi speciali; ciò in quanto la disciplina civilistica prevista per la costituzione di servitù volontarie o coattive tra privati non assume valore vincolante posto che lo stesso codice civile, all'art. 834, comma 2, contempla espressamente la possibilità di regimi espropriativi speciali che trovano in apposite leggi la loro disciplina specifica ed esaustiva; in tal senso le norme che giustificano il regime speciale sono rinvenibili nell'art. 43, comma 6-bis D.P.R. n. 327 del 2001, nell'art. 1, comma 4, L. n. 10 del 1991 e nell'art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 (nel caso di specie trattasi di costituzione coattiva di servitù di sorvolo del fondo altrui a mezzo delle pale di un aerogeneratore).