(massima n. 1)
L'art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. sulle espropriazioni), che disciplina l'acquisizione dell'immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità - e, nella provincia di Bolzano, l'art. 32-bis, L. prov. 15 aprile 1991 n. 10, introdotto dall'art. 45, L. prov. 28 dicembre 2001 n. 19 - presuppone la valutazione degli interessi in conflitto, da condurre con particolare rigore; l'atto di acquisizione, che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, deve, infatti, non solo valutare la pubblica utilità dell'opera, secondo i parametri consueti, ma deve altresì tener conto che il potere acquisitivo in parola, avente, in qualche misura, valore "sanante" dell'illegittimità della procedura espropriativa, anche se solo ex nunc - ha natura eccezionale e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria; il nuovo provvedimento deve perciò trovare la sua giustificazione nella particolare rilevanza dell'interesse pubblico posto a raffronto con l'interesse del privato, e ciò a maggior ragione a seguito della parziale reintroduzione, ad opera del D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, dell'istituto dell'occupazione d'urgenza, con la conseguenza che la motivazione dell'atto di acquisizione dovrà essere particolarmente esaustiva della valutazione degli interessi in conflitto e, conseguentemente, più stringente dovrà essere il sindacato giurisdizionale.