(massima n. 1)
L'espropriato che pretenda il diritto alla maggiorazione dell'indennitā di espropriazione prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 504 dei 1992 (pari alla differenza tra l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata dall'espropriato o dal suo dante causa negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennitā) ha l'onere di provare i fatti che di tale diritto costituiscono fondamento (art. 2697 c.c.), trattandosi di un diritto patrimoniale disponibile, in relazione al quale non č ravvisabile alcun potere d'ufficio del giudice. Per altro verso, spetta all'espropriante l'onere di provare che il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. č inferiore all'indennitā determinata, che va quindi ridotta ad un importo pari a quel valore, ai sensi del comma 1 della menzionata disposizione.