(massima n. 1)
Il comma 7-bis dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., in L. n. 359 del 1992), introdotto dall'art. 3, comma 65, L. n. 662 del 1996, stabilisce, per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, regole di portata generale (rivolte a contenere la spesa pubblica), le quali operano indipendentemente dalla circostanza che il procedimento espropriativo sia stato promosso in base alla L. n. 865 del 1971 od in base ad altre leggi speciali (nella fattispecie, la L. n. 219 del 1981, relativa agli eventi sismici del 1980), e quindi - salva restando l'operativitā di dette leggi al diverso fine della liquidazione dell'indennitā espropriativa - si applica a tutti i casi in cui l'illecito acquisitivo riguardi fondi da qualificarsi come edificabili secondo le previsioni dei precedenti commi del medesimo art. 5-bis, vale a dire sulla scorta del prioritario parametro della classificazione urbanistica (cosiddetta edificabilitā legale); nel difetto di tale edificabilitā, si deve invece fare riferimento ai comuni canoni che operano in tema di risarcimento da fatto illecito, con quantificazione del danno correlata al valore di mercato del suolo.