(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell'area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla classificazione urbanistica - atteso il carattere solo residuale della cosiddetta edificabilità di fatto - poiché nel primo caso sarà applicabile il criterio, introdotto dall'art. 3, comma 65, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella L. n. 359 del 1992), della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40 per cento e con incremento del 10%, mentre, nel caso di terreno agricolo, il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato del terreno medesimo, che potrà tener conto, indicativamente, dei criteri di cui agli art. 15 e 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865, ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie (con esclusione, dunque, dell'applicabilità del citato art. 5-bis, comma 7-bis, della legge n. 359 del 1992). Peraltro, nella determinazione del danno da occupazione appropriativa di suoli agricoli, è consentito valorizzare l'area, rispetto al minimum dei valori tabellari di cui ai menzionati art. 15 e 16 della L. n. 865 del 1971, di quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, rispecchiando possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (ad es., parcheggio, caccia, sport, agriturismo), ma non gli indici di valutazione attinenti al concetto di edificabilità di fatto.