(massima n. 1)
La liquidazione della indennità di asservimento di un'area per la realizzazione di un elettrodotto ad opera dell'Enel va compiuta avendo riguardo ai criteri di cui all'art. 123 R.D. n. 1175 del 1933, che, nella materia, costituisce "lex specialis" rispetto alla regola generale contenuta nell'art. 46 L. n. 2359 del 1865. E, tuttavia, a seguito della entrata in vigore dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, che ha previsto un più riduttivo criterio per la stima dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili, la determinazione dell'indennità per servitù di elettrodotto, che venga costituita mediante un procedimento ablativo su dette aree, va effettuata tenendo conto delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, con la conseguenza che il parametro del valore contemplato dal citato art. 123, ed alla cui diminuzione deve essere correlata l'indennità medesima, non va più calcolato alla stregua del prezzo di mercato del bene gravato, ma in base al parametro convenzionale indicato dal sopravvenuto art. 5-bis, per tutte e tre le componenti individuate dalla norma speciale, e cioè sia per la valutazione relativa alla determinazione di valore dell'immobile a causa dell'imposizione della servitù, sia per quella relativa al quarto del valore concernente la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere e relative a zone di rispetto, con la sola eccezione della prima di esse allorché si riferisca a fabbricati e comunque ad aree edificate, per i quali l'indennizzo continua a commisurarsi al relativo valore in comune commercio.