(massima n. 1)
L'indennitā di asservimento di un fondo, dovuta per effetto della costituzione di una servitų di elettrodotto, deve essere determinata secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella L. n. 359 del 1992, che costituisce norma di grande riforma economico-sociale, e principio generale in materia di indennizzo espropriativo, e, come tale, derogabile solo in presenza di situazioni la cui peculiaritā le sottrae alla disciplina comune, tenuto conto, oltretutto, che risulterebbe ingiustificata l'attribuzione di un indennizzo per l'asservimento maggiore di quello spettante per l'integrale ablazione. Ne consegue che č ingiustificata la distinzione di profili indennitari in senso stretto e risarcitori nella medesima indennitā, con applicazione del citato art. 5-bis alla sola indennitā per l'area occupata stabilmente, e della normativa speciale di cui all'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933 - che, peraltro, non detta propri criteri di stima del valore del bene - per le altre voci, dovendo, al contrario, l'art. 5-bis regolare anche quelle componenti dell'indennitā che attengono alla diminuzione di valore del fondo, alla fascia di transito e relativa fascia di rispetto.