(massima n. 1)
L'art. 5-bis D.L. 11 Luglio 1992 n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, nel dettare nuovi criteri per la determinazione della indennità di espropriazione di aree edificabili - disponendo che per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (comma 3) e nello stabilire che, per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo secondo L. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni (comma 4), ha introdotto una generale ed incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può essere data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. Ne consegue che non può essere classificata come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati alla espropriazione assoggettino a vincolo di inedificabilità, o alla quale gli stessi attribuiscano destinazione agricola, dovendo, in tal caso, la relativa indennità di espropriazione essere determinata secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli artt. 16 ss. della L. n. 865 del 1971; e, per converso, ove il piano regolatore o il programma di fabbricazione, o altri strumenti equivalenti, prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, siffatta destinazione legale è sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità.