(massima n. 1)
La qualificazione giuridica della domanda, e quindi l'accertamento della causa petendi in rapporto alla natura delle situazioni soggettive dedotte, spetta al giudice il quale, a tal fine, non è vincolato dalle prospettazioni e/o argomentazioni delle parti. Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta e tenuto conto altresì delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio.