(massima n. 1)
Rispetto alle espropriazioni per pubblica utilità la nozione di opera pubblica è andata espandendosi, fino a ricomprendere ogni intervento del pubblico potere (non necessariamente estrinsecantesi nella realizzazione di una costruzione: art. 9 L. 22 ottobre 1971 n. 865; art. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992 n. 359) diretto ad ottenere, nell'interesse della collettività, una modificazione durevole del mondo fisico. Da ciò consegue che gli effetti della cosiddetta "accessione invertita" possono determinarsi anche in presenza di opere la cui realizzazione prescinda, almeno in parte, da iniziative di tipo edificatorio.