(massima n. 1)
In tema di occupazione acquisitiva, il titolo risarcitorio è dato, sia nell'ipotesi di occupazione "sine titulo", sia nell'ipotesi di occupazione d'urgenza ormai scaduta, dalla impossibilità di restituzioni del bene, impossibilità che, nel secondo caso, acquisterà rilievo solo oltre il limite temporale della compressione del diritto dominicale, laddove, nell'ipotesi in cui manchi "ab origine" un provvedimento di autorizzazione all'occupazione del fondo privato, l'estinzione del diritto di proprietà su di esso e il suo contestuale acquisto a titolo originario da parte dell'ente pubblico si verifica nel momento in cui diviene irreversibile la trasformazione del fondo in vista della sua destinazione all'opera pubblica; è pertanto da escludere che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento, possa farsi distinzione in relazione alla illegittimità originaria o successiva dell'occupazione, dovendosi ravvisare un illecito istantaneo, ancorché con effetti permanenti, e non un illecito permanente, anche nell'ipotesi in cui l'occupazione del fondo sia illegittima "ab origine".