(massima n. 1)
L'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001 non si applica nelle espropriazioni anteriori all'entrata in vigore del T.U. del 2001, in quanto l'art. 57 prevede la non applicabilitą delle disposizioni del testo unico "ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilitą, indifferibilitą ed urgenza"; e non consente di utilizzare un criterio ermeneutico diverso dal mero riscontro temporale in ordine alla data del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilitą, e neppure la distinzione, ove il progetto sia antecedente a tale data, tra procedure espropriative "in itinere" e procedure viziate "in radice" o caducate da un annullamento giurisdizionale.