(massima n. 2)
L'occupazione appropriativa del terreno da parte della P.A., con definitiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà, si perfeziona quando il bene subisca alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, ovvero siano realizzate le componenti essenziali dell'opera pubblica, anche se necessitino completamenti e rifiniture per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (nella specie, in sede di giudizio di ottemperanza, è risultato che l'opera era già stata completata prima dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo nel precedente giudizio, del decreto di occupazione di urgenza).