(massima n. 2)
L'art. 43. D.P.R. n. 327 del 2001 postula l'inutilizzabilità, quale che ne sia la ragione, del procedimento espropriativo da parte dell'amministrazione che è in possesso dell'area sulla quale è stata realizzata l'opera pubblica; viceversa, in mancanza della situazione patologica sopra descritta, vale a dire ogniqualvolta l'amministrazione possa ancora avvalersi del potere espropriativo, vuoi per avviare a definizione il relativo procedimento, ove già avviato, vuoi solo per provvedere all'acquisizione finale al demanio pubblico della proprietà dell'area, avvenga ciò legittimamente ovvero con tempi o forme assoggettabili ad impugnazione, l'art. 43 non può avere applicazione, per assenza del presupposto di legge.