(massima n. 1)
L'istituto giurisprudenziale dell'occupazione espropriativa - secondo il quale, anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l'amministrazione acquisirebbe a titolo originario la proprietā dell'area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilitā, con conseguente decorso, dalla data in cui si verifica tale acquisto, del termine quinquennale per il risarcimento del danno - non puō ritenersi vigente, sia in quanto non č conforme ai principi della convenzione europea del diritti dell'uomo e del diritto comunitario, che precludono di ravvisare un'espropriazione "indiretta" o "sostanziale" in assenza di un idoneo titolo legale, sia in quanto č incompatibile con l'art. 43 D.P.R. 327/2001, che attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale di acquisire in sanatoria, con atto ablativo formale, la proprietā delle aree occupate nell'interesse pubblico in carenza di titolo, escludendo cosė che una simile acquisizione possa avvenire in via di mero fatto.