(massima n. 1)
L'istituto dell'acquisizione c.d. sanante di cui all'art. 43, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 rispetta i parametri imposti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dai principi costituzionali, perché: a) l'acquisto del bene avviene in virtù di un provvedimento previsto dalla legge e, soprattutto, con efficacia "ex nunc", sicché sono rispettate le esigenze di chiarezza dell'ordinamento e di preminenza del diritto; b) il provvedimento è sindacabile e l'esercizio della discrezionalità è circondato da particolari cautele di cui va verificato il rispetto in sede giurisdizionale; c) è in ogni caso assicurato il risarcimento del danno; d) in assenza dì provvedimento, la restituzione dell'area non può essere impedita, se non per scelta autonoma del privato che vi rinunci. Non trattandosi di stabilire quale è la normativa che disciplina una procedura espropriativa in itinere, ma solo di decidere - dopo l'annullamento passato in giudicato della precedente procedura - quale sorte vada riservata alla res "modificata" dall'Amministrazione e restata senza titolo nelle mani di quest'ultima dopo l'annullamento degli atti della procedura anzidetta, in sede di giudizio di ottemperanza non può non trovare applicazione la disposizione dell'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, che, in caso di apprensione e modifica di "res sine titulo" o con titolo annullato, consente la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione del bene solo con l'adozione di un atto formale preordinato all'acquisizione del bene medesimo (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio) ovvero con la speciale domanda giudiziale formulata, nel giudizio di cui è parola, ai sensi dello stesso art. 43 (fattispecie concernente procedura espropriativa interamente svoltasi sotto la vigenza della disciplina anteriore al D.P.R. n. 327 del 2001).