(massima n. 1)
L'occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell'obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell'art. 2058 del codice civile.