(massima n. 1)
Il diritto dell'affittuario di un fondo non si estingue per effetto del provvedimento di occupazione d'urgenza del bene, preordinato a successiva espropriazione, né per effetto della mera immissione dell'occupante nella sua detenzione, ma solo in conseguenza del decreto di espropriazione, ovvero della realizzazione dell'opera pubblica, implicante la definitiva ed irreversibile apprensione del bene medesimo, e, correlativamente, il venir meno dell'oggetto di quel diritto. A fronte di tale estinzione, all'affittuario spetta, se l'espropriazione sopravviene nel termine legale di durata dell'occupazione, una porzione proporzionale dell'indennitą di espropriazione dovuta al proprietario (o l'indennitą aggiuntiva di cui all'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni per le espropriazioni disciplinate dalla legge stessa), ovvero, qualora non sopravvenga un tempestivo provvedimento espropriativo, o quello tempestivamente adottato venga annullato, il risarcimento del danno cagionatogli dall'illecita acquisizione dell'immobile per la realizzazione dell'opera pubblica.