(massima n. 1)
In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva riconosciuta in favore del fittavolo, del colono, del mezzadro o compartecipe dall'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971 (dalla funzione evidentemente compensativa dal sacrificio sopportato dai predetti soggetti per la definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l'attività agricola) presuppone che l'espropriazione del fondo si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati non spetta alcuna indennità (così come non spetta al privato proprietario l'indennità di esproprio). Soccorre, in tal caso (per il proprietario come) per il coltivatore diretto la norma di cui all'art. 2043 c.c., che consente a quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni - consistenti, appunto, nella mancata percezione dell'indennità riconosciutagli ex lege - risarcimento sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, giusta disposto dell'art. 2947 c.c.