(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'indennitą di espropriazione dei diritto personale di godimento spettante all'affittuario su manufatti agricoli, il giudice, in assenza di una norma che direttamente ed espressamente regoli tale ipotesi, legittimamente applica in via analogica la disposizione dell'art. 43 della L. n. 203 del 1982. Quest'ultima costituisce, infatti, espressione di una regola generale di indennizzabilitą, laddove statuisce l'erogazione dell'indennizzo in favore dell'affittuario in ogni caso in cui si verifichi la risoluzione incolpevole del contratto in dipendenza di disposizioni di legge che risolvano il conflitto di interessi in favore del concedente.