(massima n. 1)
In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo agricolo, il giudice procede alla determinazione di un'unica indennitā sulla base delle disposizioni degli artt. 15 e 16 della L. n. 865 del 1971 e del criterio cd. "differenziale" dettato dall'art. 40 della L. n. 2359 del 1865; tenendo, quindi, conto dell'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo č elemento, ivi compresa la diminuzione di valore dell'area residuata dopo l'espropriazione, che dell'azienda costituisce un pregiudizio.