(massima n. 1)
In materia di determinazione dell'indennitą di esproprio, a partire dal doppio binario fissato dall'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992, conv. dalla L. 8 agosto 1992 n. 359 ed ora recepito dagli art. 37 e 40 t.u. emanato con il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il valore del bene espropriando deve essere determinato al momento dell'ablazione (ovvero della cessione volontaria), senza tener conto dell'incidenza negativa, sul piano dell'appetibilitą e della quotazione, della vicenda espropriativa.