(massima n. 1)
In tema di determinazione dell'indennitą di espropriazione per pubblica utilitą, la dichiarazione di illegittimitą costituzionale - di cui alla sent. della Corte Cost. n. 5 del 1980 - dell'art. 16 della L. n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della L. n. 10 del 1977 e nella parte in cui imponeva il criterio del valore agricolo medio dei terreni, a prescindere dalla loro destinazione economica, non comporta che, in caso di espropriazione di terreni ad effettiva destinazione agricola, la relativa indennitą debba quantificarsi automaticamente in misura pari al prezzo di mercato del fondo ed al suo valore venale, dovendo essa essere, invece, commisurata, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 16 della L. n. 865 del 1971, al valore agricolo del fondo medesimo, quale si determina in base alla media dei valori, nell'anno solare precedente il provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria, nei quali siano praticate le stesse colture in opera nel fondo espropriato.