(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'indennitā per l'espropriazione di terreno edificato, vigendo il principio generale, desumibile dall'art. 16, nono comma, della L. n. 865 del 1971, collegato all'art. 15 della L. n. 10 del 1977, e consistente nell'elisione di qualsiasi effetto dell'abusivismo, viene meno, in presenza di un fabbricato abusivo, il criterio della liquidazione unitaria dell'immobile, a valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il primo insista, dovendosi valutare la sola area nuda, con applicazione dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992, mentre se trattasi di porzione non autonoma, inserita in fabbricato per il resto munito dei prescritti provvedimenti autorizzatori, il suo valore deve essere detratto da quello complessivo in cui č inglobata, sė da evitare che l'abusivitā possa anche in tal caso concorrere ad accrescere il valore del fondo.