(massima n. 1)
L'edificazione del suolo, da cui consegue, in caso di espropriazione, la necessità di commisurare l'indennizzo al valore di mercato, anziché secondo il criterio della semisomma di cui all'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, presuppone che si tratti di un'area sulla quale siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature tali da avere impresso al terreno su cui sorgono una stabile trasformazione, così da rendere attuali le originarie potenzialità edificatorie del terreno medesimo, e, con riguardo alle strutture necessarie all'esercizio di attività d'impresa, il terreno è da considerare edificato solo se vi sia stata installazione di stabili manufatti, non rimuovibili se non provocando alterazione della morfologia dell'area, con modifica della destinazione urbanistica, senza alcuna possibilità di distinguere il valore delle costruzioni da quello dell'area su cui insistono.