(massima n. 1)
Il principio per cui, agli effetti dell'indennitā di espropriazione o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, il valore dei fabbricati deve essere considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuandosi la liquidazione con riferimento al valore di mercato per l'edificio (comprensivo di area di sedime, che da esso non č scindibile né autonomamente apprezzabile), senza che rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall'espropriante alla demolizione, non trova applicazione quante volte il fabbricato risulti privo di autonomia funzionale o abbia scarsa consistenza economica rispetto al suolo, oppure sia in condizioni talmente fatiscenti da consigliarne la demolizione con riedificazione (nella specie si č ritenuta esente da censure la sentenza di merito che, in considerazione della precarietā di alcuni ruderi, aveva liquidato il danno da occupazione appropriativa in riferimento al solo valore edificabile dell'area di sedime).