(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'indennitą di esproprio, il principio desumibile dall'art. 19, comma 9, L. 22 ottobre 1971 n. 865, relativamente alle aree edificate in assenza di concessione edilizia, ha carattere inderogabile e natura sanzionatoria, concorrente con la demolizione, e non consequenziale ad essa, essendo quest'ultima posta a cura e spese del proprietario, e non nell'interesse dello stesso, conseguendone che l'indennitą determinabile ai sensi dell'art. 5-bis L. 8 agosto 1992 n. 359, deve commisurarsi al valore della sola area, pur se riguardo alla costruzione abusiva non sia stata disposta o eseguita la demolizione.