(massima n. 1)
In tema di determinazione della indennitą di esproprio, i terreni non legalmente edificabili, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli adottati per i terreni agricoli, non potendosi pił sostenere, a seguito dell'intervento della Corte Cost. con la sentenza n. 261 del 1997, la esistenza di un "tertium genus", oltre quelli delle aree edificabili e delle aree agricole. Né assume, di per se, alcun rilievo, in contrario, la circostanza che i terreni in questione, originariamente ricompresi, in base agli strumenti urbanistici, nella Zona E (agricola), abbiano successivamente ottenuto, in sede di variante al P.R.G., l'attribuzione della destinazione urbanistica F (attrezzature di interesse comprensoriale), ove tali attrezzature non siano idonee a far sorgere possibilitą legali di edificazione, in assenza, tra l'altro, di un piano comunale particolareggiato, come nel caso di specie, in cui, consistendo le attrezzature di cui si tratta in un impianto di compostaggio e raccolta di rifiuti solidi urbani, ricompreso tra le industrie insalubri di prima classe (art. 217 T.U. leggi sanitarie), esse non sarebbero potute in nessun caso essere dislocate in aree destinate alla edificazione.