(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'indennitą di esproprio, la ricognizione della qualitą edificatoria o meno dell'area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio, dovendosi interpretare la formula "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", di cui all'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima del bene, e non nel senso della necessitą di retrodatare la qualificazione della natura del terreno all'epoca dell'imposizione di detto vincolo, giacché, altrimenti, nell'ipotesi di mutamento di destinazione dell'area, sopravvenuta nelle more dell'espropriazione, l'indennizzo verrebbe ad essere inficiato di astrattezza, in contrasto con la previsione dell'art. 42, comma 3, Cost.