(massima n. 1)
L'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992 prevede, per le espropriazioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa, che la indennitā di espropriazione dei suoli edificatori subisca in ogni caso la riduzione del 40%, consentendo soltanto - allo scopo di favorire la determinazione non contenziosa di detta indennitā - che il proprietario del suolo espropriando ne convenga la cessione volontaria per un prezzo non superiore del 50% della indennitā provvisoria, determinata pur sempre ai sensi del predetto art. 5-bis. Ne consegue che il proprietario viene posto di fronte all'alternativa, qualora non intenda accettare la indennitā offerta, tra la cessione volontaria, con gli indicati benefici di legge, e il rifiuto della indennitā stessa, con conseguente sua rideterminazione ad opera delle competente commissione provinciale, nei confronti della quale potrā proporre opposizione al fine di ottenere una nuova liquidazione in via giudiziale, senza, peraltro, potersi sottrarre alla decurtazione, nemmeno nella ipotesi in cui l'indennitā accertata giudizialmente risulti superiore a quella offerta dall'amministrazione ed a quella determinata dalla predetta commissione, in quanto la decurtazione č prevista dalla legge come criterio generale di determinazione della indennitā, e non come sanzione a carico dell'opponente.