(massima n. 1)
A seguito della declaratoria d'illegittimitą costituzionale del criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992) e all'art. 37, commi 1 e 2, D.P.R. n. 327 del 2001, lo "ius superveniens" costituito dall'art. 2, commi 89 e 90, lett. a), L. R. 244 del 2007, si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso. Invero, nei giudizi aventi a oggetto la determinazione dell'indennitą dovuta per le requisizioni compiute dal sindaco di Napoli nella qualitą di ufficiale del Governo, per provvedere alle finalitą di cui all'art. 3 L. n. 874 del 1980, una volta venuto meno - a seguito della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992, trova applicazione il criterio del valore venale del bene previsto dall'art. 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, e non si applica l'art. 2, comma 90, L. n. 244 del 2007, secondo cui quando l'espropriazione č finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale l'indennitą č ridotta del 25 %.