(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitā, qualora in esito al giudizio di opposizione alla misura dell'indennitā il giudice del merito abbia liquidato, da un lato, l'indennitā di occupazione calcolando gli interessi sul valore di mercato dei beni espropriati e, dall'altro, l'indennitā di espropriazione sul presupposto della natura edificatoria del terreno espropriato e l'espropriante abbia proposto ricorso per cassazione denunciando esclusivamente la riconosciuta natura edificatoria del bene espropriato, correttamente, una volta accolto tale ricorso dal Supremo Collegio, il giudice del rinvio quantifica l'indennitā per occupazione d'urgenza sulla base del valore venale attribuito al bene (per avere accertato la natura non edificatoria dell'area) e non sulla base degli interessi sulla misura dell'indennitā di espropriazione in concreto liquidata (in base ai parametri di legge).